Il decreto n. 215 del 12/12/2016 ha stabilito l’obbligo di legge di frequentare un corso di formazione per l’uso corretto del tachigrafo, sia digitale che analogico andando ad integrare il regolamento europeo UE 165/2014 dove già si leggeva dell’obbligo per le imprese di autotrasporto di garantire per i propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate, all’art. 33: “Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, che siano digitali o analogici, effettuano controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi”.
Soggetti abilitati ai corsi
a) le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che abbiano ottenuto il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente (CQC) ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 costituiti da consorzi di autoscuole, che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti; tale condizione può essere soddisfatta dalle autoscuole anche attraverso l’adesione ad un consorzio;
b) gli enti definiti come “soggetti attuatori” dall’art. 3, comma 2 del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83;
c) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione professionale di 150 ore per i trasporto di viaggiatori e di merci per conto di terzi di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 16 maggio 1991, n. 198;
d) gli enti accreditati allo svolgimento dei corsi di formazione preliminare di 74 ore riservati alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva superiore a 1,5 t. e fino a 3,5t. di cui al Decreto dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 30 luglio 2012, n. 207;
e) le imprese di autotrasporto di merci e di viaggiatori, ivi compresi i consorzi e le cooperative, aventi in organico almeno 35 dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a tempo indeterminato;
f) imprese sviluppatrici dei software di analisi, gestione e controllo dei tachigrafi che, negli ultimi tre anni, abbiano organizzato ed erogato almeno nove corsi di formazione specifica sull’utilizzo del tachigrafo, su incarico di soggetti pubblici o privati.
Docenti autorizzati a svolgere i corsi
I soggetti sopra elencati sono autorizzati all’erogazione dei corsi a condizione che si avvalgano di docenti muniti delle necessarie competenze per lo svolgimento dell’intervento formativo ed appositamente abilitati.
Criteri per lo svolgimento e per l’organizzazione dei corsi
– comunicare al soggetto abilitato all’erogazione del corso la propria denominazione sociale, completa di numero di iscrizione alla Camera di commercio e l’elenco nominativo dei partecipati con l’indicazione del luogo e della data di nascita;
– comunicare alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio, in relazione alla sede del corso, esclusivamente a mezzo posta certificata, almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, il luogo e le date di svolgimento del corso ed il nominativo dei docenti utilizzando il modello apposito;
– acquisire copia del documento di identità dei partecipanti e dei docenti, nonché prendere nota del luogo preciso e delle date di svolgimento del corso, del nome dei docenti, dei partecipanti ed i relativi orari di docenza e frequenza in un apposito registro che deve essere firmato dal soggetto erogatore e dai docenti;
– rilasciare al termine del corso il certificato individuale di partecipazione al corso;
– il certificato individuale di partecipazione deve essere redatto in triplice originale: uno per il soggetto che ha erogato il corso, uno per il partecipante ed uno per l’impresa;
– i corsi devono svolgersi in locali idonei.
Assolvimento dell’onere formativo, degli oneri di istruzione e di controllo
Le imprese devono fornire ai conducenti un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente le istruzioni sulle norme di comportamento a cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida e al buon funzionamento del tachigrafo.
Le imprese garantiscono anche delle verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull’attività dei conducenti e dall’esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell’impresa per almeno un anno dalla data della redazione.
Programma dei corsi
1) Evoluzione della normativa dal Regolamento (CEE) n. 1463/70 al Regolamento (UE) n. 165/2014. Brevi cenni delle normative che hanno regolato e che regolamentano l’uso del tachigrafo e ne disciplinano le caratteristiche costruttive
con particolare attenzione ai più recenti Regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 164/15. Obbligo dell’uso del tachigrafo. Esenzioni.
2) Brevi cenni sul Regolamento (CE) n. 561/06. Disciplina dei tempi di guida e di riposo – Esenzioni – Certificazioni – Deroghe.
3) Evoluzione tecnologica: dall’analogico al digitale. Descrizione delle tipologie meccaniche degli strumenti di registrazione. Avvento del tachigrafo digitale.
4) Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell’apparecchio e del foglio di registrazione (disco) e loro corretto uso.
5) Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e descrizione della struttura dell’impianto del tachigrafo digitale.
6) Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte e loro corretto uso.
7) Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale.
8) Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale.
9) Attività con simulatore di casi reali con strumenti adeguati per la pratica delle competenze acquisite.
10) Responsabilità amministrativa e penale a carico dei soggetti che circolano o mettono in circolazione veicoli sprovvisti di tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante.
Le imprese dimostrano di avere rispettato gli obblighi dell’art. 33 del Reg. 165/2014/UE:
- facendo partecipare il proprio personale ai corsi sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici di cui al D.D. Prot. 215 del 12/12/2016 (durata minima 8 ore, validità 5 anni, soggetti abilitati: autoscuole, associazioni di categoria, enti accreditati, ecc.) – al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di frequenza della validità di 5 anni
- fornendo ai conducenti il documento con le istruzioni adeguate circa le norme di comportamento – il documento vale 1 anno
- facendo verifiche periodiche sull’attività dei conducenti almeno ogni 90 giorni (che si traduce nello scarico dei dati del tachigrafo ogni 90 giorni e comunque sempre prima che l’autista lasci l’impresa) – l’impresa rilascia un resoconto scritto ogni 90 giorni che deve essere controfirmato dal conducente e conservato presso la sede dell’impresa per almeno 1 anno